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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4, Sentenza del 21/7/2025, n. 2268 |
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Composizione |
Pres. Epicoco – Rel. Di Modugno |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 438 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL’IMPOSTA - RIMBORSI
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Società non operative - Qualità di soggetto passivo IVA secondo l’art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 - Operazioni rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia - Ricavi derivanti dalle attività patrimoniali - Diritto alla detrazione IVA - Necessità - Insussistenza - Esercizio effettivo di attività economica - Sufficienza – Fondamento. |
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Massima |
In materia di società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed in conformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo 2024 in causa C-341/222, anche a colui che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale, corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a detto requisito, per cui, ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724/1994, rileva esclusivamente l’esercizio effettivo di un’attività economica in un determinato periodo d’imposta, ponendosi detta disposizione in contrasto con l’art. 167 della citata direttiva nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi.
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Rif. normativi |
Art. 30 della l. n. 724/1994 Art. 9 Dir. Cons. CEE 28/11/2006, n. 112 Art. 167 Dir. Cons. CEE 28/11/2006, n. 112 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 11/9/2024, n. 24442 (Rv. 672347 - 01) CONF |
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Anno pubbl. |
2025 |
