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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1, Sentenza del 16/7/2025, n. 2233/2025 |
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Composizione |
Pres. Leuci – Rel. Daddabbo |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 514 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI
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Cittadino italiano residente all’estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Iscrizione all’AIRE - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
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Massima |
In tema d’imposte sui redditi, deve considerarsi soggetto passivo dell’obbligazione tributaria il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all’AIRE. (Nella specie, la C.G.T. ha negato la soggettività passiva d’imposta ad un cittadino italiano residente in Sudafrica, ritenendo elementi presuntivi non sufficienti a provare il domicilio in Italia la locazione di un immobile con un modesto consumo energetico e l’accredito dei compensi da lavoro dipendente su un conto corrente bancario aperto in Italia). |
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Rif. normativi |
art. 43 c.c. art. 2 del d.P.R. n. 917/1986 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 11/10/2022, n. 29635 (Rv. 666095 - 01) – CONF |
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Anno pubbl. |
2025 |
