Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:31

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX LEGE N. 228/2012 E CONDOTTA DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2, Sentenza del 15/7/2025, n. 2220/2025

Composizione

Pres. e Rel. Nettis

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE   152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO – IN GENERE

 

 

 

Domanda di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012 - Rigetto dell’istanza ad opera del concessionario per la riscossione - Decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione della domanda - Conseguenze - Annullamento di diritto del ruolo.

 

 

Massima

In tema di riscossione delle imposte mediante ruolo, la presentazione da parte del contribuente della domanda volta ad ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012, comporta, al decorso di 220 giorni dalla sua presentazione, che, ove il concessionario per la riscossione, in luogo di inviare all’ente creditore l’istanza ed erroneamente sostituendosi ad esso, deliberi di rigettare l’istanza, il discarico di diritto dal ruolo delle partite contestate.

 

Rif. normativi

art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012

art. 1, comma 540 della l. n. 228/2012

art. 1 del d.lgs. n. 159/2015

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/12/2024, n. 30841 (Rv. 672966 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 23/4/2024, n. 10939 (Rv. 671061 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025