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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 29, Sentenza del 11/7/2025, n. 2166/2025 |
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Composizione |
Pres. Forleo – Rel. Ripa |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
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Accettazione di eredità con beneficio d’inventario - Esigibilità dell’imposta prima della chiusura della procedura di liquidazione dell’eredità – Possibilità - Esclusione.
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Massima |
La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, il quale, di conseguenza, non può esigere il pagamento dei debiti tributari del de cuius sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.
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Rif. normativi |
art. 484 c.c. art. 490 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 11/5/2018, n. 11458 (Rv. 648510 - 02) – VEDI Cass., Sez. 5, 24/2/2017, n. 4788 (Rv. 643216 - 01) - VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
