Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:32

IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI EXTRA-UE PER ATTIVITA' SPORTIVE: AUTORIZZAZIONE DOGANALE E CARNET ATA

 

 

 

 

  • Sentenza del 22/04/2025, n. 2/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d’Aosta

Composizione

  • Pres. Germano Cortese
  • Rel. Politano
 

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - MPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA

 

Dazi doganali – Importazione temporanea di mezzi di trasporto extracomunitari per finalità sportive – Necessità di autorizzazione doganale – Sussiste.

Massima

L’importazione temporanea di mezzi di trasporto extracomunitari per attività sportive richiede autorizzazione doganale, eventualmente con obbligo di Carnet ATA in caso di documentazione insufficiente. Ne consegue che l’ingresso senza il rispetto delle procedure imposte dalle autorità doganali legittima la confisca del mezzo e l’irrogazione di sanzioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima l’introduzione nel territorio UE dalla Svizzera di due moto da cross dichiaratamente destinate ad essere utilizzate in una competizione sportiva, dopo che gli interessati, diversi dal proprietario dei mezzi, avevano effettuato un primo infruttuoso tentativo di ingresso dal Brennero, dove erano stati resi edotti della necessità di presentare un carnet ATA, si erano giustificati asserendo che tale documento era in possesso di altro soggetto già entrato in territorio italiano ed avevano effettuato nuovo accesso dal Brennero eludendo i controlli all’ingresso del tunnel, per essere poi fermati all’uscita oltre ad avere, per uno dei mezzi, esibito documenti di proprietà non coerenti con il mezzo).

Rif. Normativi

  • D.P. R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt.  282 lett c), 295 bis e 301
  • Regolamento UE n. 2446/2015, artt. 136 lett. b) e 219 lett. b)
  • Convenzione relativa all’ammissione temporanea conclusa a Istambul il 26 giugno 1990 all B.6 artt. 2 e 4
  • D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2025