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Composizione |
Pres. Puccinelli Rel. Baldi |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 488 VALUTAZIONE DEI BENI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE/SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI |
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IVA – Frode carosello – Elementi indiziari da cui emerge che il contribuente non poteva diligentemente ignorare la natura puramente cartolare delle operazioni fatturate – Recupero IVA – Idoneità della prova. |
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Massima |
Nel caso in cui venga posta in essere una frode IVA attraverso una serie di acquisti e rivendite simulate, con il solo scopo apparente di esportare merci che in realtà non lasciano mai l’Italia, la società che acquista e rivende a richiesta di un intermediario – senza instaurare rapporti commerciali effettivi né con il venditore né con l’acquirente estero, e senza partecipare alla movimentazione fisica delle merci, limitandosi a ottenere una percentuale sul fatturato – non può dichiararsi inconsapevole della frode. Ne consegue che l’Ufficio può legittimamente negare il diritto alla detrazione dell’IVA, trovando altresì applicazione la sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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