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Composizione |
Pres. Vitiello Rel. Crespi |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA |
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IRPEF – Socio di società a ristretta base sociale – Presunzione distribuzione maggiori utili – Prova contraria – Ammissibilità. |
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Massima |
In caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società a ristretta base sociale, è ammissibile da parte del socio offrire prova contraria rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di uno dei soci rispetto al quale era risultato provato, in sede penale, un ruolo di mero prestanome, trattandosi di dipendente con mere mansioni impiegatizie, privo di facoltà di ingerenza nella gestione ed operante in un contesto in cui l’altro socio e dominus dell’attività era invece stato condannato per bancarotta fraudolenta). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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