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Composizione |
Pres. Evangelista Rel. Ferrero |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - IRPEG ED IRES |
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IRES – Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Crediti maturati prima del periodo di imposta 2020 – Novità per l’azienda – Sufficienza.
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Massima |
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, per i periodi di imposta fino al 2019 è sufficiente che l’attività debitamente documentata costituisca una novità per l’impresa e consenta il superamento di difficoltà tecniche, quali, a titolo esemplificativo, l’interoperabilità dei sistemi informatici. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che i requisiti relativi alla novità per il mercato, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità – noti come parametri del Manuale di Frascati – introdotti in un secondo momento, non hanno efficacia retroattiva e che, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti il credito per motivazioni estranee alla disciplina specifica ma fondate sull’assenza di ulteriori elementi o qualità, il regime sanzionatorio applicabile sarà quello previsto per il credito non spettante, e non per il credito inesistente). |
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Rif. Normativi |
- D. L 23 dicembre 2013 n. 145, art. 3 - L. 21 febbraio 2014, n. 9 - D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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