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Sentenza del 10/04/2025, dep. 23/04/2025, n. 2622/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9. |
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Composizione |
Pres. Lo Surdo, Est. Ruggiero |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 379 ACCERTAMENTO INDUTTIVO
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO Perdita automatica del diritto alla detrazione IVA – Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente – Modalità di adempimento - Fattispecie.
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Massima |
In tema di IVA, l’accertamento induttivo ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 non determina l’automatica perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi, atteso che l'onere di provare i crediti vantati, se non risultanti dalle dichiarazioni periodiche, può essere adempiuto con le modalità di cui all’art. 2724 cod. civ. ove l’allegata impossibilità di dimostrare con i mezzi ordinari l’IVA assolta in rivalsa sia conseguenza di un comportamento incolpevole. (Nella specie, la Corte territoriale ha peraltro escluso la ricorrenza di una siffatta ipotesi, in ragione della assoluta inattendibilità – alla luce delle produzioni difensive – del dato relativo alla somma detraibile).
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Rif. normativi |
DPR 26/10/1972, n. 633, art. 55 |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25694 del 14/12/2016, Rv. 641946 - 02 |
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Anno pubb. |
2025 |
