Settembre 2025

Wednesday 17 December 2025 12:01

SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

 

 

Sentenza del 10/04/2025, dep. 23/04/2025, n. 2021/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9.

Composizione

Pres. Lo Surdo, Est. Ruggiero

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Avviso di accertamento - Mancata sottoscrizione del capo dell’ufficio – Conseguenze - Fattispecie

Massima

L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, mentre, se la sottoscrizione è di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha accolto la domanda di annullamento di avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell’ufficio emittente, in difetto di prova documentale, ritualmente depositata in giudizio, di valida delega conferita al funzionario sottoscrittore).

Rif. normativi

DPR 29/09/1973, n. 600, art. 42

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20796 del 23/07/2025, Rv. 675203 - 01

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15962 del 15/06/2025, Rv. 675178 – 01

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8505 del 01/04/2025, Rv. 674410 – 01

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 689 del 10/01/2025, Rv. 673683 - 01

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018, Rv. 651222 - 01

 

Anno pubb.

2025