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Massima
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Ai fini dell’applicazione del regime del credito d’imposta come rimedio alla doppia imposizione internazionale per le imposte pagate all’estero, vale la regola della definitività del pagamento nello Stato estero prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ove tale credito è richiesto, in quanto la ratio della norma è di evitare la doppia imposizione in relazione all’anno in cui la residenza in Italia del contribuente ha coinciso con la produzione e l’avvenuto pagamento di un reddito all’estero.
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