Settembre 2025

Sunday 04 January 2026 13:10

APPELLO TRIBUTARIO: L'ONERE DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI E' ALLEGGERITO RISPETTO AL RITO ORDINARIO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 17/7/2025, n. 5159

Composizione

Pres. Macrì – Rel. Francesco Cananzi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   385 MOTIVI DELL’IMPUGNAZIONE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL’IMPUGNAZIONE - Processo tributario - Motivi specifici d’impugnazione - Riproposizione delle deduzioni del giudizio di primo grado - Idoneità - Fondamento.

 

Massima

 

Nel processo tributario, l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art53 del d.lgs. n. 546/1992, costituente norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.

Rif. normativi

art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

art. 342 c.p.c. 

           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 25191 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 24641 del 2018 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025