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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 24/6/2025, n. 4564 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Geremia Casaburi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 229 PRESCRIZIONE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - Sanzioni amministrative pecuniarie - Sentenza passata in giudicato - Diritto alla riscossione - Prescrizione - Termine decennale - Applicabilità - Fondamento. |
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Massima |
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, ove accertato da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. |
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Rif. normativi |
art. 2946 c.c. art. 2953 c.c. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. SU n. 25709 del 2009 (CONF.) Cass. n. 9431 del 2024 (CONF.) Cass. n. 7486 del 2022 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
