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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 24/6/2025, n. 4561 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Geremia Casaburi |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA’ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - IN GENERE - Azione proposta contro il concessionario - Ammissibilità - Obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio - Esclusione. |
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Massima |
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, il cui onere, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito abbia, a sua volta, l’obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte regionale ha escluso che, ratione temporis, potesse trovare applicazione l’art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 220/2023 - e poi trasfuso nell’art. 58 del d.lgs. n. 175/2024 - ai sensi del quale “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”). |
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Rif. normativi |
art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992 art. 58 del d.lgs. n. 175/2024
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 14491 del 2020 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
