Settembre 2025

Sunday 04 January 2026 13:20

POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL LIQUIDATORE IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 23, Sentenza del 23/6/2025, n. 1968/2025

Composizione

Pres. Francesco Giardino – Rel. Memmo Sergio

 

159 SOCIETA’ 050 SCIOGLIMENTO - IN GENERE - SOCIETA’ - DI CAPITALI - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE 

 

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci.

Massima

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/ 2014, che è disposizione di natura sostanziale, implica che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che lo stesso è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e della validità degli atti del contenzioso.

Rif. normativi

art. 2495 c.c.

art. 28 del d.lgs. 21/11/2014, n. 175

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 22/4/2025, n. 10429, Rv. 674953 - 01 (CONF);

Cass., Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 – 01 (CONF)

 

 

Anno pubbl.

2025