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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 23, Sentenza del 23/6/2025, n. 1968/2025 |
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Composizione |
Pres. Francesco Giardino – Rel. Memmo Sergio |
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159 SOCIETA’ - 050 SCIOGLIMENTO - IN GENERE - SOCIETA’ - DI CAPITALI - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE |
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Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci. |
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Massima |
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/ 2014, che è disposizione di natura sostanziale, implica che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che lo stesso è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e della validità degli atti del contenzioso. |
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Rif. normativi |
art. 2495 c.c. art. 28 del d.lgs. 21/11/2014, n. 175 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 22/4/2025, n. 10429, Rv. 674953 - 01 (CONF); Cass., Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
