Settembre 2025

Sunday 04 January 2026 13:21

RILEVANZA DELLE PREVISIONI STATUTARIE PER LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ALLA RAPPRESENTANZA DELL' ENTE LOCALE


 

 

 

Sentenza del giorno 23 maggio 2025, n. 678 del 2025  (dep. 26/05/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni  (Giudice)

 

177    318  TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO -

 

 

Legittimazione processuale negli enti locali – Funzionari e dirigenti – Statuto dell’ente locale – Rappresentanza esclusiva del Sindaco – Difetto di legittimazione ope legis dei funzionari – Assenza di specifica delega – Inammissibilità dell’appello dell’ente locale

 

Massima

In tema di rappresentanza in giudizio degli enti locali da parte dei dirigenti o dei funzionari, l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, va coordinato con gli artt. 6 e 7 della legge n. 267 del 2000, in virtù dei quali i Comuni disciplinano con il proprio Statuto o con i propri regolamenti, tra l’altro, la propria organizzazione e, in particolare, le attribuzioni degli organi ed i modi di esercizio della rappresentanza dell’ente anche in giudizio, per cui è inammissibile l’appello presentato dal funzionario preposto all’ufficio finanziario di un ente locale, privo di specifica delibera autorizzativa, ove lo Statuto attribuisca esclusivamente al Sindaco la legittimazione processuale a stare in giudizio in rappresentanza dell’ente.

Rif. normativi

Art. 11, comma 3, d.lgs. 546 del 1992

Artt. 6 e 7 d.lgs. 267/2000

 

 

Conformità

Cass., Sez. 5, n. 32742 del 7 novembre 2022

Anno pubb.

2025