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Sentenza del giorno 23 maggio 2025, n. 678 del 2025 (dep. 26/05/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Carta Marco (Relatore) Monaca Giovanni (Giudice) |
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177 - 318 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO -
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Legittimazione processuale negli enti locali – Funzionari e dirigenti – Statuto dell’ente locale – Rappresentanza esclusiva del Sindaco – Difetto di legittimazione ope legis dei funzionari – Assenza di specifica delega – Inammissibilità dell’appello dell’ente locale
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Massima |
In tema di rappresentanza in giudizio degli enti locali da parte dei dirigenti o dei funzionari, l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, va coordinato con gli artt. 6 e 7 della legge n. 267 del 2000, in virtù dei quali i Comuni disciplinano con il proprio Statuto o con i propri regolamenti, tra l’altro, la propria organizzazione e, in particolare, le attribuzioni degli organi ed i modi di esercizio della rappresentanza dell’ente anche in giudizio, per cui è inammissibile l’appello presentato dal funzionario preposto all’ufficio finanziario di un ente locale, privo di specifica delibera autorizzativa, ove lo Statuto attribuisca esclusivamente al Sindaco la legittimazione processuale a stare in giudizio in rappresentanza dell’ente. |
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Rif. normativi |
Art. 11, comma 3, d.lgs. 546 del 1992 Artt. 6 e 7 d.lgs. 267/2000 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, n. 32742 del 7 novembre 2022 |
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Anno pubb. |
2025 |
