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Sentenza del giorno 24 giugno 2025, n. 4722 del 2025 (dep. 30/06/2025) – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II
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Composizione |
Maccarone Antonio (Presidente) Mogavero Nicola (Relatore) Petrucci Luigi (Giudice) |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 19) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE |
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Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini - Periodo emergenziale (Covid) - Applicabilità – Interpretazione estensiva - Sussistenza
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Massima |
In tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, l’art. 68 del D.L. 18 del 2020, sulla base di un’interpretazione sistematica, tenuto conto dell’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2024, comporta (per un corrispondente periodo di tempo) - relativamente alle stesse entrate - la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio enunciato è applicabile in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
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Rif. normativi |
Art. 68 D.L. 18 del 2020 Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 Art. 3, comma 3, Legge n. 212 del 2000 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
