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SANZIONE COLLEGATA AL TRIBUTO – IRROGAZIONE CON L’ATTO IMPOSITIVO – NECESSITA’ – ESCLUSIONE – IRROGAZIONE CON ATTO SEPARATO MA CONTESTUALE A QUELLO IMPOSITIVO – LEGITTIMITA’ – SUSSISTENZA
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Le sanzioni amministrative collegate al tributo possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 o con distinto ed autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 d.lgs. citato, purché tale atto sia emesso contestualmente al menzionato avviso.
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La Corte di Cassazione, tornando a pronunciarsi sul dettato normativo degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, ha affermato che allorquando la sanzione sia collegata al tributo – come nel caso esaminato, in cui la sanzione era stata irrogata in conseguenza della indebita deduzione di costi in relazione a fatture per operazioni inesistenti – essa può essere irrogata unitamente all’avviso di accertamento, secondo la previsione del citato art. 16, oppure con distinto ed autonomo atto ai sensi del successivo art. 17, purché vi sia contestualità nell’emissione dei due atti. La Suprema Corte ha - infatti - evidenziato che non è la separatezza o meno dell’atto accertativo e di quello sanzionatorio a determinarne la conformità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria all'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, quanto la contestualità temporale della rettificazione dei redditi - e del conseguente ammontare delle imposte - rispetto alla irrogazione della sanzione collegata al maggior ammontare dell'imposta dovuta (anche in conseguenza del disconoscimento dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti che si ripercuota sull'ammontare dei redditi dichiarati dal contribuente). Tale contestualità temporale è infatti sufficiente a dare attuazione al principio dell'accertamento unificato, senza che la formale separatezza degli atti possa compromettere l'invalidità dell'atto irrogativo delle sanzioni. La sentenza si pone in continuità con la precedente del 27 ottobre 2021, n. 30398, dove già il principio era stato enunciato: in tale antecedente pronuncia era stato anche evidenziato che la previsione normativa dell’art. 17, secondo cui l’atto irrogativo delle sanzioni deve essere “motivato a pena di nullità”, non sarebbe affatto necessaria se le sanzioni dovessero essere applicate nell’avviso di accertamento (e solo per il suo tramite). |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass. civ., sez. VI-5, ord. n. 30398 del 27/10/2021 |
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Rif. normativi |
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 |
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Dati sentenza |
Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 24957 del 27 giugno 2025, dep. 10 settembre 2025. |
Redattore: Fabio Graziano
