Settembre 2025

Wednesday 24 September 2025 14:58

VERIFICHE FISCALI CON ACCESSO DOMICILIARE: CHIARITE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

 

 

 

 

78 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   380 ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - Utilizzabilità da parte del giudice tributario – Condizioni – Autorizzazione del pubblico ministero – Sindacabilità - Necessità – Ragioni – Tutela costituzionale del domicilio - Sussistenza

 

 

 

In tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto, applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario, anche in forza di quanto osservato dalla Corte EDU nella sentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18, Italgomme Pneumatici s.r.l. ed altri, è tenuto a verificare l’idoneità degli elementi offerti dall'ufficio tributario o dalla Guardia di Finanza ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezza dell’apprezzamento di quegli elementi da parte del Procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell’autorizzazione; dovendosi tenere conto inoltre che, qualora il provvedimento autorizzativo sia motivato per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effetti dell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo tale provvedimento ma anche la richiesta in essa richiamata ai fini motivazionali, a pena di nullità del provvedimento autorizzatorio e, conseguenzialmente, dell’atto impositivo emesso sulla base della documentazione acquisita in esecuzione di quel provvedimento.

 

 

La Corte di cassazione ha affermato il principio suddetto sulla scia di quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16424 del 2002), che aveva qualificato l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare come provvedimento di natura amministrativa (e non penale), che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo con lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall'Ufficio tributario o dalla Guardia di finanza siano idonei ad integrare gravi indizi; facendone discendere la conseguenza che, dato il principio costituzionale di inviolabilità del domicilio, il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell'accesso domiciliare, deve controllare l'esistenza del decreto del Pubblico Ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti.

Nella recentissima occasione, la Cassazione ha dunque accolto il ricorso del contribuente per violazione dell’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere i giudici di appello ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato nonostante lo stesso avesse tratto origine da un accesso operato dalla G.d.F. presso i locali adibiti ad uso di abitazione del contribuente medesimo, senza che la relativa autorizzazione del Procuratore della Repubblica fosse stata subordinata alla sussistenza ed alla previa prospettazione di gravi indizi di violazione di norme tributarie.

 

 

In motivazione la Cassazione ha anche ribadito che la già citata sentenza della Corte EDU Italgomme Pneumatici s.r.l. ed altri - che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU sul presupposto che l'ordinamento interno non fornisce garanzie adeguate in relazione agli accessi e alle ispezioni ed alle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate presso i locali adibiti ad attività commerciali o professionali dei contribuenti - non si riferisce alle verifiche fiscali presso i luoghi di privata dimora, evidenziando tuttavia che la pronuncia del giudice convenzionale ha comunque sul punto espressamente affermato che devono osservarsi requisiti più rigorosi allorquando tali misure sono autorizzate con riferimento alle "abitazioni" in senso stretto, vale a dire alle residenze private dei cittadini, per le quali l'autorizzazione può essere rilasciata solo in caso di "gravi indizi di violazione" delle disposizioni fiscali, che devono essere indicate nell'autorizzazione dal Pubblico Ministero.

Riferimenti Giurisprudenziali

Vedasi:

Corte EDU nella sentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18

SezU, Sentenza n. 16424 del 21 novembre  2002

Sez. 5, Sentenza n. 21974 del 16 ottobre 2009

Rif. normativi

Art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972

Art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973

 

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 25049 dell’11 aprile 2025, dep. 11 settembre 2025.

                                                                                          Redattore: Cons. Fulvio Baldi