Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:29

GLI ACCERTAMENTI FIDEFACIENTI COMPIUTI DALL'UFFICIALE NOTIFICATORE PREVALGONO SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

In tema di notificazione dell’avviso di accertamento, gli accertamenti compiuti  all’organo notificatore prevalgono sul certificato di residenza ,  il quale - a differenza dei primi - non ha efficacia   fidefaciente.

 

Ai fini della notificazione dell’avviso  di  accertamento, il certificato  di  residenza  non  ha  efficacia  fidefaciente  tale  da contrastare  gli accertamenti compiuti  dall’organo  notificatore e la conseguente attestazione – apposta dal  pubblico ufficiale sulla relata di notifica - di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l’indirizzo indicato; costituendo atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, l’attestazione dell’ufficiale notificatore non può essere inficiata da  certificati anagrafici che attestino solo formalmente la  persistente residenza in loco del destinatario della notifica, perché le  risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa  il luogo di residenza e possono essere smentite dalle verifiche eseguite dal pubblico ufficiale.

La notifica eseguita in ipotesi di irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/73, va dunque ritenuta valida se il messo notificatore si è recato all’indirizzo in cui il destinatario risultava formalmente residente ed ha personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il   nominativo dello stesso, dichiarando conseguentemente - in assenza di altri elementi utili allo scopo e pur  avendo eseguito un doppio accesso - che il destinatario non era risultato in alcun modo reperibile.

 

Riferimenti Giurisprudenziali

 

Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 settembre 2022 n. 25885.

Rif. Normativi

 

Art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/73.

Dati sentenza

Corte di cassazione n. 24745 del 2 luglio 2025, dep. 8 settembre 2025.

 

                                                      Redattore: Pres. Roberto Proietti