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In tema di notificazione dell’avviso di accertamento, gli accertamenti compiuti all’organo notificatore prevalgono sul certificato di residenza , il quale - a differenza dei primi - non ha efficacia fidefaciente. |
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Ai fini della notificazione dell’avviso di accertamento, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall’organo notificatore e la conseguente attestazione – apposta dal pubblico ufficiale sulla relata di notifica - di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l’indirizzo indicato; costituendo atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, l’attestazione dell’ufficiale notificatore non può essere inficiata da certificati anagrafici che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, perché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere smentite dalle verifiche eseguite dal pubblico ufficiale. La notifica eseguita in ipotesi di irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/73, va dunque ritenuta valida se il messo notificatore si è recato all’indirizzo in cui il destinatario risultava formalmente residente ed ha personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo dello stesso, dichiarando conseguentemente - in assenza di altri elementi utili allo scopo e pur avendo eseguito un doppio accesso - che il destinatario non era risultato in alcun modo reperibile.
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Riferimenti Giurisprudenziali
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Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 settembre 2022 n. 25885. |
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Rif. Normativi
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Art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/73. |
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Dati sentenza |
Corte di cassazione n. 24745 del 2 luglio 2025, dep. 8 settembre 2025.
Redattore: Pres. Roberto Proietti
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