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Avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise - Nullità per carenza del potere di firma in capo al funzionario ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione - Equivalenza dell’assenza di delega di firma all’usurpazione del potere da parte del firmatario - Insussistenza. |
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La nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e di IVA, non si applica agli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise, per essere l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 norme di stretta interpretazione; né la contestazione sull'assenza della delega di firma può considerarsi equivalente all'eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell'atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all'Ufficio emittente.
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Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, in base al quale devono considerarsi nulli o annullabili solo quegli atti emanati in violazione di una specifica disposizione di legge che abbia espressamente comminato l’invalidità, una volta valutata la gravità del vizio da parte dell’ordinamento tributario. In difetto, dunque, di una specifica previsione che preveda, in materia doganale, una causa di nullità dell’atto impositivo per vizio di sottoscrizione, opera senz’altro la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio lo stesso è adottato, non potendo considerarsi che la contestazione sulla carenza di legittimazione equivalga a sostenere l’usurpazione del potere da parte del funzionario firmatario dell’atto, senza contestualmente almeno allegare che lo stesso non appartiene ai ranghi dell’Agenzia delle Dogane. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass. Civ., Sez. 5, sentenza n. 22800 del 9 novembre 2015, Rv. 627176-01, in motivazione; Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza n. 27873 del 31 ottobre 2018, non massimata; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 7077 del 12 marzo 2020, Rv. 657387-01. |
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Rif. normativi |
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973; art. 56 del D.P.R. n. 633/1972; art. 15 del D. L.vo n. 504/1995. |
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Dati sentenze |
Cass. Sez. Trib., sentenza n. 24941 del 10.4.25, dep. 10 settembre 2025. |
Redattore Antonio Negro
