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Il fatto: Una società contribuente presentava istanza di accertamento per adesione, dopo di che – non avendo partecipato al contraddittorio – proponeva tre distinti ricorsi avverso i tre separati atti di accertamento che le erano stati notificati in pari data. Gli anzidetti ricorsi venivano dichiarati inammissibili per tardività dalla CTP territoriale, la quale riteneva che la mancata partecipazione al contraddittorio scaturito dalla richiesta di accertamento con adesione palesasse la mala fede e l’abuso processuale della contribuente, i cui ricorsi – non potendo perciò fruire della sospensione di 90 gg. prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 – dovevano appunto ritenersi inammissibili. La CTR, dopo aver riunito gli appelli della contribuente, li rigettava e confermava le sentenze di primo grado; nel successivo ricorso per cassazione, la società contribuente contestava la pretesa tardività dei ricorsi inizialmente prospettati. La decisione Con la decisione in commento, la Cassazione ha ribadito che la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria. Deve infatti ritenersi che l’automaticità di detta sospensione risponda ad una fondamentale logica di certezza dei rapporti giuridici che, ove non fosse rispettata, aprirebbe in ciascun caso concreto l’esigenza di verificare – tanto per il contribuente quanto per l’ufficio – il grado di effettivo coinvolgimento nel percorso stragiudiziale potenzialmente definitorio, il numero degli incontri svolti, le eventuali proposte alternative coltivate o meno; con la conseguenza di rendere imprevedibile e sostanzialmente soggettiva ogni forma di valutazione della tempestività del ricorso ciononostante presentato in sede giudiziale. D’altra parte, la stessa Corte di cassazione ha più volte preso in considerazione la posizione dell’amministrazione finanziaria, rilevando che la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l'Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv. 611179-01; n. 15170 del 2006). Se, quindi, per l’ufficio destinatario della richiesta di accertamento con adesione non vi è un obbligo di partecipazione attiva al procedimento stragiudiziale, potendo esso rimanere fermo sulla propria pretesa, per un elementare principio di “parità delle armi” (la cui violazione porterebbe ad una irragionevole sperequazione) deve ritenersi che anche il contribuente, una volta presentata la richiesta di apertura del procedimento per la possibile definizione stragiudiziale della pretesa impositiva, possa - re melius perpensa - ritenere inutile la partecipazione fattiva a tale procedimento stragiudiziale, preferendo coltivare l’impugnazione dell’atto impositivo. Anche sotto il profilo dell’interpretazione letterale la Corte evidenzia che il comma 3 dell’art. 6 d.lgs. n. 218/1997 ricollega la sospensione del termine di impugnazione alla sola presentazione dell’istanza di accertamento per adesione – per la finalità di consentire uno spatium deliberandi alle parti prima di addivenire all’instaurazione dei giudizi impugnatori - senza alcun riferimento alla fattiva instaurazione del contraddittorio stragiudiziale o alla formulazione di proposte alternative alla pretesa erariale originaria.
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 24/10/2019, n. 27274, Rv. 655805 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 05/02/2019, n. 3278, Rv. 652379 – 01 (CONF)
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Rif. normativi |
D. Lgs. 19/06/1997 num. 218 art. 6 D. Lgs. 19/06/1997 num. 218 art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 |
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Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 02/07/2025) 25/08/2025, n. 23828 |
Redattore: Cons. Luca Varrone
