Agosto 2025

Wednesday 17 December 2025 11:53

PRINCIPIO DI UNICITA' NELL'ACCERTAMENTO

 

 

 

 

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO E MOTIVAZIONE.

 

L'integrazione dell'avviso di accertamento è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento del successivo atto impositivo siano nuovi. Il requisito della novità non ricorre in presenza di una diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito, in precedenza, dall'ufficio. Grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di indicare quali siano gli elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento.

 

La Corte di cassazione ha ribadito che l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi è ammessa solo a fronte dell’emersione di elementi nuovi. Non rileva, in senso contrario, la sussistenza di un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice.

Costituiscono dati - la cui sopravvenuta conoscenza consente l'integrazione o la modificazione dell'avviso di accertamento - anche quelli già noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento della relativa adozione. Il principio di unicità dell’accertamento osta, però, ad una successiva attività integrativa in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del medesimo materiale probatorio già acquisito dall'ufficio: infatti con l'emissione dell'avviso di rettifica l'Amministrazione consuma il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi a propria disposizione.

Sotto il profilo del riparto dell’onere della prova, la sentenza precisa che grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione della precedente verifica.

 

Riferimenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass. civ., Sez. 5, n. 10226 del 16/04/2024; Cass. civ., Sez. 5, n. 18175 del 06/06/2022; Cass. civ., Sez. 5, n. 26191 del 18/10/2018; Cass. civ., Sez. 6, n. 1542 del 22/01/2018; Cass. civ., Sez. 5, n. 576 del 15/01/2016; Cass. civ., Sez. 5, n. 11421 del 03/06/2015; Cass. civ., Sez. 5, n. 8029 del 03/04/2013; Cass. civ., Sez. 5, n. 10526 del 08/05/2006.

 

Rif. normativi

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3;

D.lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4;

D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4;

L. n. 212 del 2000, art. 9 bis.

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 22825 del 5 giugno 2025, dep. 7 agosto 2025.

                                                                                                                   Redattore: Cons. Alessandro NAPOLI