|
|
|
|
|
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - UDIENZA DA REMOTO - PARTECIPAZIONE SOLO TELEFONICA DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ALL’UDIENZA TRIBUTARIA – NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE – SUSSISTENZA. |
|
|
In tema di svolgimento del processo da remoto, è affetta da nullità assoluta e insanabile, per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, la sentenza resa all’esito dell’udienza tributaria tenutasi “da remoto” ove uno dei componenti del collegio giudicante abbia partecipato solo telefonicamente e non tramite collegamento audiovisivo. |
|
|
Scarcella |
|
|
La questione La Suprema Corte affronta la questione della validità delle udienze tributarie tenute da remoto nel contesto dell’emergenza Covid-19, soffermandosi sul caso in cui uno dei componenti del collegio giudicante abbia partecipato solo telefonicamente e non tramite collegamento audiovisivo. La Suprema Corte chiarisce che, in tali condizioni, ricorre una nullità insanabile della sentenza per vizio di costituzione del collegio, rilevando la necessità inderogabile del collegamento audiovisivo quale garanzia della pubblicità e del contraddittorio.
La decisione La ricorrente S.r.l. aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale aveva accolto l’appello di una S.p.A. contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2018. La questione centrale riguardava l’assoggettabilità a imposta di alcuni mezzi pubblicitari figurativi, nonché la corretta qualificazione di detti mezzi come semplice ornamento oppure come effettiva pubblicità. Nel merito, però, la società ricorrente aveva dedotto, tra i motivi di gravame in Cassazione, una radicale violazione delle modalità di svolgimento dell’udienza di appello tenutasi in modalità “da remoto” ai sensi della normativa emergenziale pandemica. Nel verbale d’udienza si dava infatti atto che uno dei componenti del collegio risultava collegato solo telefonicamente e non tramite video, in difformità rispetto alle previsioni normative che impongono il collegamento audiovisivo a garanzia della partecipazione, del contraddittorio e della pubblicità dell’udienza.
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina emergenziale che, nel periodo pandemico, ha regolato lo svolgimento a distanza delle udienze tributarie. Le norme di riferimento sono, in particolare: a) l’art. 27 d.l. 137/2020, che ha autorizzato, in via straordinaria, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto; b) l’art. 16, comma 4, d.l. 119/2018 (poi abrogato dal d.lgs. 220/2023), che disciplina le modalità del collegamento “audiovisivo”; c) il Decreto Direttoriale RR46/2020 del MEF, che, a livello tecnico-operativo, impone che la partecipazione avvenga tramite collegamento che assicuri la visibilità e ascolto reciproci. La Cassazione è stata dunque investita del quesito se sia valida l’udienza (e quindi la sentenza stessa) celebrata innanzi ad un collegio nel quale uno dei componenti partecipa solo tramite collegamento telefonico e non audiovisivo, con conseguente violazione dei principi di collegialità reale, pubblicità e contraddittorio.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la nullità insanabile della sentenza impugnata per vizio di costituzione del collegio giudicante, in relazione alla partecipazione meramente telefonica di uno dei giudici. Il ragionamento della Suprema Corte ruota attorno alla funzione garantista della disciplina emergenziale sulle udienze da remoto. La normativa pandemica ha modellato le regole processuali per permettere il temporaneo superamento della necessaria compresenza fisica delle parti (e dei giudici), imponendo però che il collegamento sia “audiovisivo”. Ciò serve sia per assicurare che la discussione orale avvenga in condizioni simili a quelle dell’udienza fisica – consentendo a tutte le parti di vedere e sentire ciascuno dei partecipanti – sia, soprattutto, per garantire la reale partecipazione del giudice all’udienza, l’effettività della pubblicità e la presenza collegiale. Il collegamento puramente telefonico vanifica tali presupposti. Da un lato, infatti, è impossibile garantire che il giudice abbia “visto e udito” le discussioni procedimentali; dall’altro, viene meno il “nucleo minimo di pubblicità” irrinunciabile per la validità dell’udienza pubblica. La Corte afferma che la presenza del giudice solo telefonicamente impedisce che venga rispettato sia il principio di collegialità (poiché il collegio non risulta regolarmente composto) sia la garanzia costituzionale della pubblicità e del contraddittorio. La conseguenza processuale è la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata, in quanto si tratta di un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per il processo tributario. Secondo la Corte di cassazione, la regolare composizione del collegio richiede che tutti i componenti siano “validamente presenti” attraverso modalità che garantiscano la piena partecipazione (audio e video), come previsto dall’art. 2, comma 5 d.lgs. 545/1992. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, dovendo il giudizio essere nuovamente celebrato innanzi ad altro collegio.
La statuizione interpreta restrittivamente le deroghe alle regole di costituzione e svolgimento delle udienze, sia in nome dei principi generali di diritto processuale sia delle specifiche esigenze di parità nonché dell’effettività delle garanzie soggettive e partecipative. Le innovazioni della giustizia “a distanza”, per quanto determinate da ragioni emergenziali, non possono sacrificare i principi cardine della giurisdizione. |
|
Orientamenti Giurisprudenziali |
Non si registrano precedenti |
|
Rif. normativi |
Art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 L. 18 dicembre 2020, n. 176 Art. 16, comma 4, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 L. 17 dicembre 2018, n. 136 Art. 2, comma 5, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 Art. 1, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Art. 158, cod. proc. civ. Art. 3 del Decreto Direttoriale MEF - RR 46 dell’11/11/2020 |
|
Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 26/03/2025) 23/07/2025, n. 20836 |
Redattore: Cons. Scarcella
