Luglio 2025

Sunday 04 January 2026 13:27

SULLA DESTINAZIONE DELL'ALLOGGIO SOCIALE AD ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU

 

 

 

Sentenza del 4.7.2025 n 313 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Viterbo, Sez. 1

Composizione

Presidente Dott. Aldo Maria Rolfo

Relatore Dott. Alessandro Tomassetti  

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

Avviso di accertamento Imu – Alloggio sociale – Abitazione principale – Onere della prova – Ripartizione

Massima

In tema di IMU, la destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario corrisponde alla situazione ordinaria, secondo l’id quod plerumque accidit e, quindi, in base alle regole di ripartizione dell’onere della prova, per affermare il contrario occorre che l’ente impositore provi le circostanze che inducono a ritenere che la situazione concreta sia diversa da quella ordinaria.

Rif. Normativi

D.L. 201/2011 – art 13, comma 2, lett b) e D.L. n. 102/2013 – art. 2, comma 4

 

 

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria Viterbo Sez. 1 Sent. n. 313/2025

Anno pubb.

2025