|
|
Sentenza del 03/02/2025, n. 2588 (dep. 18/04/2025) Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7 |
|
Composizione |
Pres. Fortunato, Est. Lostorto |
|
|
154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
|
|
|
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - Azione proposta contro il concessionario - Ammissibilità - Obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio – Possibilità - Esclusione.
|
|
Massima |
Nel processo tributario, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, gli è rimessa la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti e, in tal caso, se il servizio di riscossione è il solo esclusivo destinatario dell'impugnazione, su di esso incombe l'onere della chiamata in causa - ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999 - non essendo configurabile nella specie un litisconsorzio necessario, mentre la chiamata in giudizio prevista e disciplinata da detta norma deve essere qualificata come “litis denuntiatio” senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice, sussistendo la facoltà processuale dell'Agente della riscossione - ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento - di chiamare in causa l'ente creditore.
|
|
Rif. normativi |
D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 10 DPR 29/09/1973 n. 602 D. Lgs. 13/04/1999 n. 112, art. 39 |
|
Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007 (Rv. 598269 - 01) Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020 (Rv. 658358 - 01) |
|
Anno pubb. |
2025 |
