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Sentenza del 19/06/2025, dep. 30/06/2025, n. 523/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. 1. |
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Composizione |
Pres. Block, Est. Baiocco |
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE
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SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - Processo tributario - Compensazione delle spese processuali - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
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Massima |
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, si inquadra in una cd. clausola generale, come tale elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, il quale, lungi dal poter porre a base della sua decisione la riscontrata ragione della complessità e particolarità delle questioni trattate, deve indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza quali siano, nel caso in esame, le ragioni di gravità ed eccezionalità normativamente previste.
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 (Rv. 664877 - 01) Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
