Luglio 2025

Sunday 04 January 2026 13:39

COMPENSAZIONE DELLE SPESE PER GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI: OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RIGOROSA

 

 

 

Sentenza del 19/06/2025, dep. 30/06/2025, n. 523/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. 1.

Composizione

Pres. Block, Est. Baiocco

 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI   003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

 

 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - Processo tributario - Compensazione delle spese processuali - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

 

Massima

Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, si inquadra in una cd. clausola generale, come tale elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, il quale, lungi dal poter porre a base della sua decisione la riscontrata ragione della complessità e particolarità delle questioni trattate, deve indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza quali siano, nel caso in esame, le ragioni di gravità ed eccezionalità normativamente previste.

 

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ., art. 92.

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, art. 15

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156. art. 9

 

 

Rif. giurisprudenziali

Vedi:

Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 (Rv. 664877 - 01)

Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126 - 01)

 

 

 

Anno pubb.

2025