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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - LAVORO SUBORDINATO – |
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Attività lavorativa - Distacco all’estero - Certificazione unica - Sufficienza – Datore di lavoro - Finanziamento infruttifero – Dipendente - Credito di imposta - Spettanza. |
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Massima |
Ai fini del riconoscimento del credito per imposte assolte all’estero, è sufficiente la produzione, da parte del contribuente, della certificazione unica proveniente dal datore di lavoro, da cui si evinca la percezione dei redditi per l’attività lavorativa effettuata all’estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza del credito d’imposta, in una fattispecie in cui il dipendente aveva adempiuto al pagamento del tributo in Germania, ove era distaccato, a seguito di finanziamento da parte del datore di lavoro mediante prestito infruttifero). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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