Luglio 2025

Sunday 04 January 2026 13:43

ESENZIONE IMU PER ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: GRAVA SUL COMUNE L' ONERE PROBATORIO SULLA DESTINAZIONE SOCIALE DEGLI IMMOBILI

 

 

 
  • Sentenza del 19/03/2025, n. 21/765 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Targetti
  • Rel. Targetti
 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMU -  

 

Fabbricati di enti di edilizia residenziale pubblica - Esenzione ex. art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 - Esclusione - Onere di provare la destinazione non sociale dell’immobile – Grava sul Comune.

Massima

Ai fini dell’esenzione IMU per gli immobili di edilizia residenziale pubblica prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 601, l’onere di provare che l’immobile non sia destinato a finalità sociali non ricade sull’ente gestore, ma grava esclusivamente sul Comune impositore, spettando pertanto a quest’ultimo fornire la prova della mancata destinazione sociale dell’immobile per escludere il beneficio fiscale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che ALER, ente pubblico della Regione Lombardia, avente come finalità istituzionale la concessione in locazione di alloggi in favore di individui o famiglie svantaggiate, in caso di accertamento a fini IMU, non fosse tenuto a comprovare la concreta destinazione sociale degli immobili oggetto di contestazione, incombendo sul Comune l’onere di provare che la medesima non fosse tale).

Rif. Normativi

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 601, art. 13, comma 2, lett. b)
  • L. 22 dicembre 2011, n. 214
  • D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008

Conformità

  • CTR Lombardia, n. 3808 del 21/10/2021

Difformità

  • Cass., Sez. V, ord. n. 9432 del 10/04/2025
  • Cass., Sez. V, ord. n. 14511 del 23/05/2024
  • Cass., Sez. V, ord. n. 39799 del 14/12/2021

Anno pubb.

  • 2025