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Composizione |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMU - |
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Fabbricati di enti di edilizia residenziale pubblica - Esenzione ex. art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 - Esclusione - Onere di provare la destinazione non sociale dell’immobile – Grava sul Comune. |
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Massima |
Ai fini dell’esenzione IMU per gli immobili di edilizia residenziale pubblica prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 601, l’onere di provare che l’immobile non sia destinato a finalità sociali non ricade sull’ente gestore, ma grava esclusivamente sul Comune impositore, spettando pertanto a quest’ultimo fornire la prova della mancata destinazione sociale dell’immobile per escludere il beneficio fiscale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che ALER, ente pubblico della Regione Lombardia, avente come finalità istituzionale la concessione in locazione di alloggi in favore di individui o famiglie svantaggiate, in caso di accertamento a fini IMU, non fosse tenuto a comprovare la concreta destinazione sociale degli immobili oggetto di contestazione, incombendo sul Comune l’onere di provare che la medesima non fosse tale). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
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Anno pubb. |
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