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Composizione |
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127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE – |
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Accertamento – Termini di notifica – Sospensione COVID - Applicazione ai carichi affidati precedentemente l’8 marzo 2020 - Esclusione. |
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Massima |
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall’art. 68, comma 4-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modd. in L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica esclusivamente ai carichi tributari affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, restando esclusi quelli affidati prima di tale periodo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la proroga dei termini di decadenza previsti, per i controlli ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall’art. 157 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modd. in L. 17 luglio 2020, n. 77, trova applicazione alle sole dichiarazioni presentate nell’anno 2018). |
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Rif. Normativi |
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Difformità |
Cass., Sez. 5, ord., n. 960 del 15/01/2025; CGT – II° Lazio n. 7/87 dell’8/01/2025 CGT – II° Lombardia n. 17/505 del 18/02/2025 CGT – II° Piemonte n. 2/84 del 27/01/2025 |
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Anno pubb. |
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