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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 494 CESSIONI DI BENI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI –
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Cessione intracomunitaria – Prova del trasferimento della merce in altro Stato UE – Qualsiasi documento - Idoneità.
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Massima |
In tema di IVA, la qualificazione di una cessione come intracomunitaria richiede che il cedente dimostri l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro attraverso qualsiasi documento idoneo, senza necessità di forme tipiche, essendo sufficiente la presenza di elementi oggettivi che attestino il trasferimento della merce, quali bonifici, modelli Intra, dichiarazioni dei clienti o la prassi commerciale consolidata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto comprovata la cessione intracomunitaria di beni, pur in mancanza dei documenti di trasporto, in quanto la contribuente aveva documentato i bonifici dei clienti esteri, i modelli Intra mensili delle cessioni, prodotto apposite dichiarazioni dei clienti e comprovato altresì una prassi commerciale per le medesime merci e con i medesimi clienti per gli anni successivi). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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