Luglio 2025

Sunday 04 January 2026 13:52

VALORE PROBATORIO DEL D.D.T. (DOCUMENTO DI TRASPORTO) IN AMBITO FISCALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL' ACCERTAMENTO INDUTTIVO

 

 

 

 

Sentenza del 12 maggio 2025, n. 663 (dep. 23/05/2025), Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente e relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

Monaca Giovanni   (Giudice)

 

138 PROVA CIVILE  -  122 SCRITTURE DI TERZI

 

Prova- Scritture di terzi - Documento di trasporto firmato dal  vettore  - DDT- Natura - Conseguenze sul piano dell'efficacia probatoria in ambito fiscale

Massima

In tema di esercizio del gioco con vincite in denaro, l’art. 1, comma 646, lett. b), della Legge n. 190 del 2014 pone una presunzione relativa, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal contribuente, anche mediante la produzione del documento di trasporto (cd. DDT), relativo alla consegna dei summenzionati apparecchi, per cui alla luce della vigente normativa tributaria, il DDT, diversamente dall’ambito civilistico, fa fede (sino a querela di falso) di quanto in esso indicato, tanto che lo stesso Erario può utilizzarlo per gli accertamenti induttivi.

 

Rif. normativi

Art. 1, comma 646, lett. b), Legge n. 190 del 2014

Art. 1 DPR 472/1996

Art. 21, comma 4, DPR 633/1972

 

 

Conformità

Cass. pen. 9453/2018

Anno pubb.

2025