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Sentenza del 12 maggio 2025, n. 663 del 2025 (dep. 23/05/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente e relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) Monaca Giovanni (Giudice) |
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE |
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Atto d’appello in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico – Necessità – Assenza di sottoscrizione – Nullità sanabile – Fattispecie.
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Massima |
In caso di ricorso in appello predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, sicché la mancata sottoscrizione determina la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ove sia certa la provenienza dell’atto. (Fattispecie in cui la Corte, a seguito di impugnazione proposta dall’Ufficio finanziario, pacificamente ad esso riconducibile, ma nulla in quanto priva di sottoscrizione digitale, ha ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo la nullità in conseguenza della costituzione della parte resistente).
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Rif. normativi |
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 Art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546 del 1992 Art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53 del 1994 Art. 6 Legge n. 53 del 1994 Art. 16 quater, Legge n. 53 del 1994 Art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 Art. 125 c.p.c. |
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Conformità |
Cass. n. 22438/2018 |
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Anno pubb. |
2025 |
