|
|
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Grosseto, sez. 2^, 7 luglio 2025, n. 139 |
|
Composizione |
Puliatti Giovanni (Presidente), Natalini Aldo (Relatore) – D’Amelio Laura |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE |
|
|
Processo tributario - Regola di riparto dell'onere della prova - Nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 |
|
Massima |
In tema di onere probatorio nel processo tributario, la nuova disposizione dell’art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui il giudice tributario annulla l’atto impositivo “se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” pone ormai ex positivo iure a carico dell’Ufficio (attore in senso sostanziale nel sistema processuale tributario) l’onere di provare tutte le contestazioni mosse al contribuente, a prescindere che si tratti di violazioni che attengono a fattispecie agevolative o meno, cosicché anche l’incertezza del fatto non provato, posto a base delle violazioni contestate dall’ente impositore nell’atto impugnato, opera quale vizio dell’atto stesso e ne comporta l’annullamento da parte del giudice tributario, al pari di una qualsiasi altra invalidità dell’atto stesso per vizi formali. (In motivazione la Corte ha precisato che l’unica eccezione alla regola appena enunciata è l’ipotesi, espressamente prevista dal legislatore, attinente alle liti da rimborso, in cui il relativo onere probatorio grava sul contribuente). |
|
Rif. normativi |
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1991 n. 546; art. 2697 c.c. |
|
Conformità |
Cass., sez. trib., 9 luglio 2024, n. 18764; Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2024, n. 2746 |
|
Anno pubb. |
2025 |
