Luglio 2025

Sunday 04 January 2026 13:55

ONERE PROBATORIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO


 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Grosseto, sez. 2^, 7 luglio 2025, n. 139

Composizione

Puliatti Giovanni (Presidente), Natalini Aldo (Relatore) – D’Amelio Laura

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

 

Processo tributario - Regola di  riparto dell'onere della prova - Nuovo art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992

Massima

In tema di onere probatorio nel processo tributario, la nuova disposizione dell’art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui il giudice tributario annulla l’atto impositivo “se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” pone ormai ex positivo iure a carico dell’Ufficio (attore in senso sostanziale nel sistema processuale tributario) l’onere di provare tutte le contestazioni mosse al contribuente, a prescindere che si tratti di violazioni che attengono a fattispecie agevolative o meno, cosicché anche l’incertezza del fatto non provato, posto a base delle violazioni contestate dall’ente impositore nell’atto impugnato, opera quale vizio dell’atto stesso e ne comporta l’annullamento da parte del giudice tributario, al pari di una qualsiasi altra invalidità dell’atto stesso per vizi formali. (In motivazione la Corte ha precisato che l’unica eccezione alla regola appena enunciata è l’ipotesi, espressamente prevista dal legislatore, attinente alle liti da rimborso, in cui il relativo onere probatorio grava sul contribuente).

Rif. normativi

art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1991 n. 546; art. 2697 c.c.

Conformità

Cass., sez. trib., 9 luglio 2024, n. 18764; Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2024, n. 2746

Anno pubb.

2025