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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1^, 14 marzo 2025, n. 224 |
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Composizione |
Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) - Boragine Gerardo - Modena Marco |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE)-168 DECADENZA |
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Imposta di registro – Domanda di rimborso - Inoppugnabilità dell'avviso di liquidazione d'imposta - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria |
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Massima |
In tema di imposta di registro, è inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, atteso che tale preclusione, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la decadenza è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 2969 c.c, non ostandovi il vincolo di cui all’art. 345 c.p.c.). |
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Rif. normativi |
art.2696 c.c.; art.345 c.p.c.; art.77 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 17 ottobre 2019, n.26378; Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3346;; Cass. civ., sez. VI, 13 novembre 2014 n. 24239; Cass. civ., sez. VI, ord. 2 luglio 2014, n. 15008; Cass. civ., sez. V, 15 aprile 2004, n. 7179; Cass., sez. V, 27 febbraio 2009 |
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Anno pubb. |
2025 |
