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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 02/07/2025, n. 4791/2025 |
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Composizione |
Pres. Cilenti – Rel. Cilenti |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO – 490 SOPRAVVENIENZE ATTIVE |
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Riduzione dei debiti di imprese in concordato preventivo liquidatorio – Sopravvenienza attiva – Esclusione.
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Massima |
In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 88, comma 4-ter, del d.P.R. n. 917/1986, secondo cui non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti delle imprese in sede di concordato preventivo di tipo liquidatorio, opera in misura illimitata ed in maniera incondizionata, trattandosi di norma diretta ad incentivare le imprese all’utilizzo dello strumento del concordato preventivo attraverso il beneficio fiscale accordato.
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Rif. normativi |
d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 88, comma 4-ter d.lgs. 14/9/2015, n. 147, art. 13, comma 1 d.lgs. 12/1/2019, n. 14, art. 84 |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2025 |
