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Appello tributario e produzione di nuovi documenti: se il giudizio di primo grado è antecedente al 4.1.2024 si applicano le previgenti disposizioni dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/06/2025, n. 4604/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Fabio Di Lorenzo |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 MA ANTECEDENTE A QUELLA DEL 2023) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione in appello di nuovi documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado - Ammissibilità. |
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Massima |
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la parte può produrre in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado. (Nel caso di specie, la Corte di giustizia ha escluso, stante l’introduzione del giudizio di primo grado in data antecedente al 4/1/2024, che potesse trovare applicazione l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023). |
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Rif. normativi |
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58 d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 1, comma 1
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 17921 del 2021 (VEDI) Cass. n. 6772 del 2023 (VEDI) Cass. n. 10788 del 2024(VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 Red. …. |
Thursday 17 July 2025 09:09
APPELLO TRIBUTARIO E PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI: SE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E' ANTECEDENTE AL 4.1.2024 SI APPLICANO LE PREVIGENTI DISPOSIZIONI DELL'ART. 58 D.LGS. N. 546/1992
Pubblicato in
Luglio 2025
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