Luglio 2025

Thursday 17 July 2025 09:09

APPELLO TRIBUTARIO E PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI: SE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E' ANTECEDENTE AL 4.1.2024 SI APPLICANO LE PREVIGENTI DISPOSIZIONI DELL'ART. 58 D.LGS. N. 546/1992

 

 

Appello tributario e produzione di nuovi documenti: se il giudizio di primo grado è antecedente al 4.1.2024 si applicano le previgenti disposizioni dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/06/2025, n. 4604/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Fabio Di Lorenzo

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 MA ANTECEDENTE A QUELLA DEL 2023) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione in appello di nuovi documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado - Ammissibilità.

Massima

Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la parte può produrre in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado. (Nel caso di specie, la Corte di giustizia ha escluso, stante l’introduzione del giudizio di primo grado in data antecedente al 4/1/2024, che potesse trovare applicazione l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023).

Rif. normativi

           

           d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58

           d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 1, comma 1

 

           

           

           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 17921 del 2021 (VEDI)

Cass. n. 6772 del 2023 (VEDI)

Cass. n. 10788 del 2024(VEDI)

   

Anno pubbl.

2025                                                    Red.    ….