|
|
Avviso di accertamento e notifica diretta dell’ente impositore: si applica il regolamento postale ordinario Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/06/2025, n. 4503/2025 |
|
Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Milena D’Oriano |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA |
|
|
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA - Notificazione diretta degli atti impositivi a mezzo posta - Procedimento semplificato – Fondamento - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio dell’avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza |
|
Massima |
La notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, costituisce un procedimento semplificato volto a tutelare le preminenti ragioni del fisco, con la conseguenza che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario per cui la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), ferma restando, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, la facoltà del contribuente di richiedere la rimessione in termini, a norma dell’art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile. |
|
Rif. normativi |
l. 8/5/1998, n. 146, art. 20 l. 20/11/1982, n. 890, art. 8 l. 20/11/1982, n. 890, art. 14 art. 153 c.p.c. d.P.R. 29/9/1973, n. 602, art. 26 d.m. Poste 9/4/2001, n. 70 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 10131 del 2020 (CONF.) |
|
Anno pubbl. |
2025 Red. …… |
