LA PRESCRIZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DECORRE DALLA DEFINITIVITA’ DELL’ACCERTAMENTO
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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 22/05/2025, n. 3800/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Nuzzi |
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040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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Prescrizione triennale – Termine – Decorrenza – Definitività dell’atto impositivo o della cartella presupposti – Fondamento.
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Massima |
In tema di tasse automobilistiche, in ipotesi di notifica al contribuente di atto impositivo o di cartella di pagamento, la prescrizione triennale del credito erariale riprende a decorrere non già dalla data di notifica di tali atti presupposti ma dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della loro definitività, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.. |
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Rif. normativi |
d.l. 30/12/1982, n. 953, art. 5 l. 28/02/1982, n. 53 d.l. 06/01/1986, n. 2, art. 3 l. 07/03/1986, n. 60 art. 2935 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 02/08/2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01) CONF Cass., Sez. 5, 22/05/2024, n. 14312 (Rv. 671428 - 01) CONF Cass., Sez. 6-5, 10/08/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
