LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ATTO IMPUGNATO
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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/05/2025, n. 3726/2025 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Musto |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell’atto impugnato in autotutela entro il termine per il reclamo - Compensazione delle spese di lite - Legittimità - Fondamento |
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Massima |
In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato nel termine previsto per il reclamo integra una condotta improntata a lealtà e probità e determina, pertanto, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite. |
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Rif. normativi |
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 46 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 15 art. 88 c.p.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157 (Rv. 669583 - 01) CONF Cass., Sez. 1, 20/11/2012, n. 20381 (Rv. 624199 - 01) VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
