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Ammissibile la compensazione orizzontale del credito I.V.A. se chi trasmette la dichiarazione ed appone il visto di conformità è lo stesso professionista
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – |
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Utilizzo di credito I.V.A. in compensazione orizzontale - Professionista che trasmette la dichiarazione - Apposizione del visto di conformità - Coincidenza soggettiva. |
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Massima |
In tema di imposta sul valore aggiunto, la compensazione “orizzontale” di crediti IVA per un importo superiore a cinquemila euro annui presuppone che il professionista, il quale trasmette la dichiarazione, sia il medesimo soggetto che appone il visto di conformità. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, diversamente, in caso di mancata identità soggettiva, fermo il diritto alla detrazione con le modalità ordinarie, l’indebita compensazione oltre i limiti configuri un omesso versamento dell’imposta dovuta alle scadenze previste). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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