Luglio 2025

Tuesday 15 July 2025 14:37

AMMISSIBILE LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO I.V.A. SE CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE ED APPONE IL VISTO DI CONFORMITA' E' LO STESSO PROFESSIONISTA

 

 

 

Ammissibile la compensazione orizzontale del credito I.V.A. se chi trasmette la dichiarazione ed appone il visto di conformità è lo stesso professionista

 

 

  • Sentenza del 28/02/2025, n. 25/591 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Colavolpe
  • Rel. Colavolpe

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  438 RIMBORSI -  OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA –

 

Utilizzo di credito I.V.A. in compensazione orizzontale - Professionista che trasmette la dichiarazione - Apposizione del visto di conformità - Coincidenza soggettiva.

Massima

In tema di imposta sul valore aggiunto, la compensazione “orizzontale” di crediti IVA per un importo superiore a cinquemila euro annui presuppone che il professionista, il quale trasmette la dichiarazione, sia il medesimo soggetto che appone il visto di conformità. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, diversamente, in caso di mancata identità soggettiva, fermo il diritto alla detrazione con le modalità ordinarie, l’indebita compensazione oltre i limiti configuri un omesso versamento dell’imposta dovuta alle scadenze previste).

Rif. Normativi

  • D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
  • D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 4
  • D.M. 31 maggio 1999 n. 164, art. 23
  • D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 10, comma 7
  • L. 3 agosto 2009, n. 102

Conformità

  • Cass., Sez. 5, n. 21676 del 08/10/2020

Anno pubb.

  • 2025