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Il ritardo nella denuncia di successione in base alla disciplina vigente ratione temporis non comporta conseguenze sanzionatorie
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 304 DICHIARAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – |
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Presentazione - Mero ritardo – Disciplina applicabile ratione temporis - Conseguenze sanzionatorie - Insussistenza. |
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Massima |
Il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione, in base alla disciplina vigente ratione temporis, non comporta, in capo al contribuente, conseguenze sanzionatorie, previste, unicamente, nell’ipotesi di vera e propria omissione della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di annullamento delle sanzioni irrogate dall’Ufficio, ritenendo, altresì, l’insussistenza, nel caso concreto, del ritardo da parte di un erede che aveva accettato con beneficio di inventario). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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