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Sconta l’imposta di registro in misura fissa la compravendita di unità collabenti assoggettata ad I.V.A.
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 070 ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. – |
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Unità collabenti – Compravendita – Assoggettamento ad I.V.A. – Imposta di registro – Applicabilità in misura fissa. |
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Massima |
Alla compravendita di unità collabenti assoggettata ad I.V.A. si applica l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, in virtù del principio di alternatività I.V.A./registro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l’Ufficio potesse procedere, con semplice avviso di liquidazione dell’imposta di registro e senza contraddittorio, a riclassificare dei beni, accatastati come unità collabenti, quali beni strumentali esenti I.V.A. e, dunque, soggetti, in caso di compravendita, ad imposta proporzionale di registro). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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