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Non sono soggetti a imposizione gli interessi relativi al finanziamento del socio a società partecipata in caso di rinuncia al credito
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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 417 INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE |
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Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015 - Ritenuta fiscale - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, a seguito delle modifiche di cui all'art. 13, L. 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime impositivo. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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