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Spetta l’esenzione IMU per la prima casa in presenza di ridotti consumi energetici giustificati dal contribuente
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Composizione |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – |
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IMU – Esenzione per l'abitazione principale in presenza di modesti consumi energetici – Giustificazione da parte del contribuente – Esenzione – Applicabilità. |
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Massima |
Spetta l’esenzione dall’IMU per la prima casa al contribuente che abbia trasferito nell’immobile la propria residenza anagrafica e che, quanto alla dimora abituale, abbia provato con convincenti argomentazioni, il basso o nullo consumo relativo alle utenze di energia elettrica e gas. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto il diritto all’esenzione osservando, quanto al basso consumo di energia elettrica, che il contribuente aveva provato la sua assenza dall'abitazione nel corso dell'intera settimana lavorativa, con rientro in casa per il fine settimana, nonché la presenza della abitazione dei genitori nello stesso condominio con conseguente ulteriore allontanamento della presenza fissa nella sua abitazione, mentre, quanto alla mancanza di un contratto del gas, aveva provato che il condominio non ha un impianto comune di distribuzione del gas, essendo inizialmente progettato quale immobile a destinazione di uffici, con conseguente installazione di un piano cottura ad induzione ed infine, per l'acqua calda ed il riscaldamento, il contribuente si avvaleva della rete condominiale). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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