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invalidità dell' accertamento induttivo per mancata attivazione del contraddittorio solo se il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere Sentenza del 19 aprile 2024, n. 148 del 2025 (dep. 30/01/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I
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Composizione |
Di Pietro Giuseppe (Presidente e relatore) Latti Franco (Giudice) Murino Antonella (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE
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Omessa presentazione della dichiarazione fiscale - Conseguenze - Accertamento induttivo del reddito - Legittimità - Presunzioni semplici - Ammissibilità – Fattispecie in tema di contraddittorio endoprocedimentale |
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Massima |
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dai motivi che possono aver indotto il contribuente a non effettuarla, il quantum della pretesa può essere determinato in via induttiva dall’Amministrazione finanziaria sulla base di presunzioni semplici, sicché, qualora il contribuente intenda contrastarla, è tenuto a provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligazione tributaria. (In motivazione la Corte ha precisato che per i tributi non armonizzati, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad instaurare alcun contraddittorio endoprocedimentale, mentre per i tributi “armonizzati” la mancata attivazione del contraddittorio può costituire motivo di nullità, purché il contribuente indichi in modo puntuale e specifico le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere).
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Rif. normativi |
Art. 41, comma 2, DPR 600/1973 Art. 12, L. 212/2000 |
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Conformità |
Cass.n. 4785/2017 |
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Anno pubb. |
2025 |
