Luglio 2025

Tuesday 15 July 2025 08:03

PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE RISPONDE CHI RIVESTE LA CARICA ASSOCIATIVA PURE NELL' IPOTESI DI AVVICENDAMENTO

 

 

 

Per le obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute risponde chi riveste la carica associativa pure nell’ipotesi di avvicendamento

Sentenza del 22 marzo 2024, n. 130 del 2025  (dep. 28/01/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Di Pietro Giuseppe  (Presidente e Relatore)

Latti Franco (Giudice)

Carta Marco  (Giudice)

 

023 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI  -  014 RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

 

Associazioni non riconosciute – Responsabilità per i debiti di imposta – Responsabilità a titoli di sanzioni – Regime delle obbligazioni tributarie differenziato rispetto alle obbligazioni contrattuali – Responsabilità in ipotesi di avvicendamento nelle cariche

Massima

Per i debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute, trattandosi di obbligazioni che derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto e non sorgono su base negoziale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura, a meno che provi di essere rimasto totalmente estraneo alle decisioni che hanno comportato il debito tributario, con la conseguenza che in caso di avvicendamento nelle cariche, il rappresentante legale subentrante è comunque soggetto a responsabilità per le situazioni gestionali verificatesi prima, essendo obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le opportune rettifiche.

Rif. normativi

Art. 4, comma 6, DPR 633/1972

Art. 148, comma 8, DPR 633/972

Art. 38 c.c.

 

 

Conformità

Cass. n. 3093/2021

Anno pubb.

2025