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Per le obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute risponde chi riveste la carica associativa pure nell’ipotesi di avvicendamento Sentenza del 22 marzo 2024, n. 130 del 2025 (dep. 28/01/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I
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Composizione |
Di Pietro Giuseppe (Presidente e Relatore) Latti Franco (Giudice) Carta Marco (Giudice) |
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023 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - 014 RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE |
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Associazioni non riconosciute – Responsabilità per i debiti di imposta – Responsabilità a titoli di sanzioni – Regime delle obbligazioni tributarie differenziato rispetto alle obbligazioni contrattuali – Responsabilità in ipotesi di avvicendamento nelle cariche |
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Massima |
Per i debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute, trattandosi di obbligazioni che derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto e non sorgono su base negoziale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura, a meno che provi di essere rimasto totalmente estraneo alle decisioni che hanno comportato il debito tributario, con la conseguenza che in caso di avvicendamento nelle cariche, il rappresentante legale subentrante è comunque soggetto a responsabilità per le situazioni gestionali verificatesi prima, essendo obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le opportune rettifiche. |
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Rif. normativi |
Art. 4, comma 6, DPR 633/1972 Art. 148, comma 8, DPR 633/972 Art. 38 c.c. |
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Conformità |
Cass. n. 3093/2021 |
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Anno pubb. |
2025 |
