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Cessazione della materia del contendere e regolamento delle spese di lite: occorre valutare la soccombenza virtuale
Sentenza del 10/02/2025, dep. 25/03/2025, n. 1946/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6. |
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Composizione |
Pres. Fruscella, Est. Speranza |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso per cassazione del contribuente - Successivo annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Spese - Regolamento – Criterio della soccombenza virtuale - Applicazione – Presupposti - Fattispecie.
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Massima |
Il giudice tributario che dichiari cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e l’individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. (Fattispecie di annullamento, in autotutela, di avviso di accertamento IMU erroneamente emesso a carico del contribuente, in quanto non soggetto passivo dell’imposta poiché non proprietario dell’immobile, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha accolto l’appello avverso la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007 (Rv. 595991 - 01) Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24234 del 27/05/2016, dep. 29/11/2016 Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020 (Rv. 657342 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
