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Enti ecclesiastici ed esenzione IMU
Sentenza del 20/02/2025, dep. 24/03/2025, n. 1907/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9. |
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Composizione |
Pres. Lepore, Est. Colaiuda |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile destinato ad attività religiose - Condizioni - Fattispecie.
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Massima |
Ai fini dell’applicabilità dell’esenzione d’imposta di cui all’art. 7 comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992, concernente gli immobili “destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali” di attività di rilievo socio-culturale, sportivo e religioso, deve tenersi conto della decisione 2013/284/UE della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, secondo la quale l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi che è tale, secondo il diritto dell'Unione, l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico e che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato, mentre anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola ad escluderne la classificazione di attività economica. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l’appello di un’associazione religiosa, il cui statuto fa esplicito riferimento ad “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, dato documentale oggettivamente deponente per l’inesistenza del requisito della non commercialità, ed ha negato valenza alla circostanza che nello stesso statuto si prevedesse l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione “per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse” in quanto, ai fini dell’esenzione, non può rilevare la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, dato che tale destinazione costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29016 del 18/10/2023 (Rv. 669266 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6795 del 11/03/2020 (Rv. 657546 - 01) Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 7415 del 15/03/2019 (Rv. 653513 - 01) Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10288 del 23/01/2019, dep. 12/04/2019. n.m. |
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Anno pubb. |
2025 |
