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Produttori di rifiuti speciali assimilati: condizioni per la riduzione per la quota variabile TARI
Sentenza del 20/02/2025, dep. 24/03/2025, n. 1904/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Liotta, Est. Frattarolo |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani - Determinazione della quota variabile - Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati _ Dimostrazione di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati – Necessità – Sufficienza – Fattispecie.
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Massima |
In tema di determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ma nè la previsione dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2103, né altra normativa secondaria contemplano la possibilità per l’ente impositore di prevedere, mediante il suddetto regolamento, l’inapplicabilità dell’agevolazione in pendenza di inadempienze del contribuente in ordine a precedenti annualità del tributo. (Fattispecie relativa ad accoglimento di appello proposto da società produttrice di rifiuti speciali assimilati, conferiti a soggetto autorizzato al riciclo, nella quale la previsione regolamentare del Comune appellato - secondo cui l’agevolazione è da escludersi in presenza di debiti TARI maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione – è stata disapplicata dalla Corte territoriale).
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024 (Rv. 671238 - 01) Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8753 del 28/03/2023 (Rv. 667356 - 01) Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017 (Rv. 645621 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
